Esecuzione del contratto - Contabilità di cantiere

Riserve dell’appaltatore e accordo bonario

La sottofase fornisce indicazioni operative per gestire le richieste di maggior compenso a seguito di riserve iscritte dall’Appaltatore, e assumere la decisione finale sulle stesse. 
Sono, inoltre, tracciati gli adempimenti ed attività da compiere in caso di ricorso all’accordo bonario per la definizione di eventuali contenziosi insorti sulle riserve. 
 

Rilevazione di un evento determinante una maggiore spesa

L'Appaltatore deve tempestivamente dare atto dell'evento lesivo che determina un aggravio dei costi di gestione/esecuzione del contratto.
Responsabile azione: APPALTATORE
Riferimento normativo: ART. 7 DELL'ALLEGATO II.14 DEL CODICE DEI CONTRATTI
Note: La rilevazione può avvenire al momento dell'insorgenza o di cessazione dell'evento lesivo, in base alla tipologia dell'evento; pertanto, la riserva dovrà essere formulata immediatamente o quando l'evento produttivo si è concluso ma comunque sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla.
 

Conferma della riserva sul registro di contabilità

Ogni riserva, oltre al primo atto/documento in cui sono eccepite, deve confluire sempre nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.
Responsabile azione: APPALTATORE
Riferimento normativo: ART. 7 DELL'ALLEGATO II.14 DEL CODICE DEI CONTRATTI
Note: Se la contabilità è tenuta mediante piattaforme telematiche interoperabili, l’accesso al sistema, l’iscrizione della riserva e l’allegazione documentale effettuata dall’Appaltatore sono tracciate e hanno data certa. 
Se la contabilità è tenuta mediante software e il Registro formato elettronicamente è trasmesso all’Appaltatore a mezzo PEC per la sua sottoscrizione, la riserva può essere allegata al predetto Registro e, unitamente a questo, ritrasmessa alla Stazione appaltante (Direttore dei Lavori e RUP) sempre a mezzo PEC.
 

Valutazione delle riserve

Il Direttore dei Lavori trasmette alla Stazione appaltate una relazione particolareggiata sulle riserve formulate dall'Appaltatore, prendendo posizione sui presupposti di fatto e diritto indicati dallo stesso che ne hanno determinato l'iscrizione, nonché sulla loro quantificazione.
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve e successiva valutazione da parte del Direttore dei Lavori delle stesse, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori procede a darne comunicazione al RUP nell’ambito della medesima relazione.
Responsabile azione: DL
Riferimento normativo: ART. 210, CO. 3, DEL CODICE DEI CONTRATTI;
ART. 7 DELL'ALLEGATO II.14 DEL CODICE DEI CONTRATTI
 

Eventuale attivazione del collegio consultivo tecnico (CCT)

Le parti contrattuali possono attivare (anche disgiuntamente) il Collegio consultivo tecnico mediante la formulazione di apposito/i quesito/i sulla/e riserva/e apposta/e. Qualora sia attivato il CCT, non si procederà ad alcun accordo bonario.
Responsabile azione: RUP/APPALTATORE
Riferimento normativo: ART. 7 DELL'ALLEGATO II.14 DEL CODICE DEI CONTRATTI
Note: Vedi sezione dedicata COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 
 

Comunicazione al RUP del raggiungimento della soglia

Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al RUP del raggiungimento della soglia delle riserve tra il 5% e 15 % del valore dell'appalto.
Responsabile azione: DL
Riferimento normativo: ART. 210, CO. 1, DEL CODICE DEI CONTRATTI
 

Valutazione del RUP

Il RUP valuta l‘ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte e la relazione riservata del Direttore dei Lavori, al fine di verificare l'effettivo raggiungimento della soglia.
Responsabile azione: RUP
Riferimento normativo: ART. 210, CO. 4, DEL CODICE DEI CONTRATTI
 

Eventuale richiesta alla camera arbitrale di nomina di un esperto

Qualora il RUP non intenda procedere direttamente a formulare la proposta di accordo bonario (nel caso di raggiungimento della suddetta soglia tra il 5% - 15%) entro 15 giorni dalla ricezione della relazione riservata può richiede alla Camera arbitrale una lista di 5 esperti, tra i quali scegliere il soggetto che sarà incaricato di formulare la proposta.
Responsabile azione: RUP
Riferimento normativo: ART. 210, CO. 5 E 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI
 

Scelta dell'esperto

Il RUP e l‘Appaltatore scelgono d‘intesa, nell‘ambito della lista trasmessa dalla Camera arbitrale, l‘esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista, l‘esperto è nominato dalla Camera arbitrale, che ne fissa anche il compenso.
Responsabile azione: RUP/APPALTATORE
Riferimento normativo: ART. 210, CO. 5 E 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI
 

Svolgimento della procedura di accordo bonario

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, analizzano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, verificando anche la disponibilità di idonee risorse economiche.
Riferimento normativo: ART. 210, CO. 5 E 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI
 

Formulazione di una proposta di accordo bonario

Il RUP, entro 90 giorni dalla ricezione della relazione riservata, ovvero l'esperto ove nominato, entro 90 giorni dalla propria nomina, può formulare una proposta di accordo bonario e la trasmette al Dirigente competente della Stazione appaltante e all'Appaltatore. 
Responsabile azione: RUP
Riferimento normativo: ART. 210, CO. 5 E 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI
 

Conclusione della procedura di accordo bonario

Se la proposta formulata dal RUP o, ove nominato, dall'esperto, è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti.
In caso di rifiuto della proposta o di inutile decorso dei 45 giorni entro i quali le parti possono accettare la stessa, ciascuna di esse può adire il giudice ordinario competente ovvero la camera arbitrale ove consentito dagli atti di gara.
Riferimento normativo: ART. 210, CO. 5 E 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI
 

Censimento sulla piattaforma di approvvigionamento digitale

Il RUP procede all'inserimento dei dati dell'accordo bonario sulla piattaforma di approvvigionamento digitale a disposizione.
Responsabile azione: RUP
Note: Il RUP seleziona nell'ambito dell'orchestratore ANAC la scheda dati adeguata e la compila, secondo le indicazioni ivi presenti, avvalendosi della piattaforma di approvvigionamento digitale. La scheda ANAC applicabile è la AC1.
Suggerimenti schede ANAC: 
Cod. fam. funzionalità: AC
Cod id. modello dati: AC1