Verifiche delle cause di esclusione non automatiche

Verifica 13 - Irregolarità fiscali non definitivamente accertate

Documenti da acquisire: 
Certificato dei carichi fiscali pendenti emesso dall’Agenzia delle Entrate

Norma di riferimento: 
Art. 95, co. 2, D.lgs. 36/2023

Soglia di rilevanza: 
Per tutte le soglie e procedure 

Fonte/Accesso: 
FVOE

Ambito soggettivo della verifica: 
Operatore economico 

Istruzioni operative: 
Il RUP acquisisce il certificato dei carichi fiscali pendenti mediante accesso al FVOE dell'operatore economico.
Qualora riscontri la presenza di irregolarità fiscali non definitivamente accertate, il RUP esclude l’operatore economico ove ritenga che lo stesso abbia effettivamente commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. 
Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’Allegato II.10, ossia:

  • che comportano l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto; per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia riferita al partecipante, al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a € 35.000,00;
  • in materia contributiva e previdenziale, quelle ostative al rilascio del DURC, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il RUP non procede con l’esclusione:

  • quando l‘operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure
  • quando il debito tributario o previdenziale è comunque integralmente estinto, purché l‘estinzione, il pagamento o l‘impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure
  • nel caso in cui l’operatore economico ha compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione, oppure
  • nei casi di cui all’articolo 4 dell’Allegato II.10 del D.lgs. 36/2023.